L'art. 21 del disegno di legge n. 2549 sulla riforma del sistema pensionistico regola la tutela previdenziale per gli addetti ad attivita' di lavoro autonomo. L'articolo prevede una delega al governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (1.1.96), un compendio normativo con l'individuazione di apposite gestioni e l' aggregazione in forme gia' esistenti per categorie similari ove possibili, delle attivita' libero profes- sionali strutturate in ordini o con iscrizione in appositi albi od elenchi mediante un modello organizzativo delineato secondo il Decreto Legislativo n. 509 del 1994.
La tutela previdenziale del lavoro autonomo, prevista dall art. 21, sara' articolata a seguito delle norme che il governo e' dele- gato ad emanare come appresso:
- continuano a versare alle casse professionali di pertinenza;
- delega al governo per emanare norme intese all' assicura- zione dall' 1.1.96 degli interessati mediante costituzione di nuove casse autonome di previdenza oppure associazione degli interessati medesimi alle casse di previdenza gia' esistenti per categorie similari.
- iscrizione dall'1.1.96 ad una apposita gestione separata presso l'lnps strutturata su una misura percentuale di contribu- zione del 10% ragguagliata al reddito di attivita' professionale quale risulta ai fini IRPEF.
L'iscrizione e' finalizzata all'estensione ai soggetti che eserci- tano attivita' di lavoro autonomo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti con criteri di liquidazione dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo del calcolo.
Il Contributo sul reddito professionale ai fini IRPEF dello stesso anno (1996) si versa come acconto sul reddito dell'anno precedente e poi si opera il saldo con eventuale recupero delle somme versate in eccedenza.
Chi non rispetta i termini e' soggetto alle sanzioni previste nella gestione speciale dei commercianti.
La pensione viene determinata secondo le norme della riforma:
dott. Samuele Salomone
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