VIOLAZIONE
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SANZIONE
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Cagionamento
dincendio
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Reclusione da 3 a 7
anni (Art. 423 c.p.)
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Cagionamento di
pericolo dincendio allo scopo di danneggiare la cosa altrui
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Reclusione da 6 mesi
a 2 anni (Art. 424 c.p.). Se segue lincendio, si applicano le disposizioni
dellart. 423 c.p. con pena ridotta da 1/3 alla metà.
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Incendio colposo
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 Reclusione
da 1 a 5 anni (Art. 449 c.p.)
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Omissione colposa di
collocazione ovvero rimozione o danneggiamento di apparecchi o altri mezzi destinati
allestinzione degli incendi
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 Reclusione
fino ad 1 anno e multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (Art. 451 c.p.).
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 Aggravante
per gli Artt. 423 e 424 c.p.
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 Nei
casi previsti dagli artt. 423 e 424 c.p., la pena è aumentata se il fatto è commesso su
boschi, selve e foreste.
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Rifiuto del proprio
aiuto o servizio al funzionario che dirige lopera di spegnimento, in occasione di
incendi nei boschi.
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Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a L. 600.000 (R.D.L. n. 3267/1923 art. 33).
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Bruciatura di
stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali o senza il
rispetto delle distanze previste (R.D. 773/1931 T.U.P.S. art.59).
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Sanzione
amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (R.D. n. 773/1931 T.U.P.S. art. 17 bis 1).
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Violazione dei
regolamenti comunali sui fuochi controllati in agricoltura (LRS n. 16/96).
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Sanzione
amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 per ogni ettaro o ogni frazione di ettaro
incendiato (L.R.S. n. 16/96 art. 40).
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Violazione dei
divieti ex L. n. 47/1975 per 10 anni (costruzione edilizia, mutamento di destinazione) o
per 5 anni ( pascolo) nelle zone boscate percorse da incendi (L.R.S. n. 16/96.
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Sanzione
amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro in cui
siano state compiute azioni vietate (L.R.S. 16/96 art. 37).
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Omissione da parte
di Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato S.p.A., aziende esercenti le ferrovie in
concessione, Società di gestione delle autostrade, A.N.A.S. e provincie regionali della
pulizia di banchine e scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza
immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate. (L.R.S. 16/96).
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Sanzione
amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 per ogni 100 metri lineari di banchina o scarpata
non ripulita o frazione di essi. (L.R.S. 16/96 art. 42).
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Violazione di norme
di polizia Forestale (L. 950/1967)
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Sanzione da L.
100.000 a L. 1.000.000 (L. 950/1967 art. 3)
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