PRONTUARIO DELLE SANZIONI

A cura del W.W.F. - ITALIA Sez. Nebrodi Orientali Tortorici

VIOLAZIONE

SANZIONE

 Cagionamento d’incendio

 Reclusione da 3 a 7 anni (Art. 423 c.p.)

 Cagionamento di pericolo d’incendio allo scopo di danneggiare la cosa altrui

 Reclusione da 6 mesi a 2 anni (Art. 424 c.p.). Se segue l’incendio, si applicano le disposizioni dell’art. 423 c.p. con pena ridotta da 1/3 alla metà.

 Incendio colposo

  Reclusione da 1 a 5 anni (Art. 449 c.p.)

 Omissione colposa di collocazione ovvero rimozione o danneggiamento di apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione degli incendi

  Reclusione fino ad 1 anno e multa da L. 200.000 a L. 1.000.000 (Art. 451 c.p.).

  Aggravante per gli Artt. 423 e 424 c.p.

  Nei casi previsti dagli artt. 423 e 424 c.p., la pena è aumentata se il fatto è commesso su boschi, selve e foreste.

 Rifiuto del proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l’opera di spegnimento, in occasione di incendi nei boschi.

   Arresto sino a 3 mesi e ammenda sino a L. 600.000 (R.D.L. n. 3267/1923 art. 33).

 Bruciatura di stoppie fuori del tempo o senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali o senza il rispetto delle distanze previste (R.D. 773/1931 T.U.P.S. art.59).

 Sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (R.D. n. 773/1931 T.U.P.S. art. 17 bis 1).

 Violazione dei regolamenti comunali sui fuochi controllati in agricoltura (LRS n. 16/96).

 Sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 500.000 per ogni ettaro o ogni frazione di ettaro incendiato (L.R.S. n. 16/96 art. 40).

 Violazione dei divieti ex L. n. 47/1975 per 10 anni (costruzione edilizia, mutamento di destinazione) o per 5 anni ( pascolo) nelle zone boscate percorse da incendi (L.R.S. n. 16/96.

 Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro in cui siano state compiute azioni vietate (L.R.S. 16/96 art. 37).

 Omissione da parte di Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato S.p.A., aziende esercenti le ferrovie in concessione, Società di gestione delle autostrade, A.N.A.S. e provincie regionali della pulizia di banchine e scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate. (L.R.S. 16/96).

 Sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 200.000 per ogni 100 metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi. (L.R.S. 16/96 art. 42).

 Violazione di norme di polizia Forestale (L. 950/1967)

 Sanzione da L. 100.000 a L. 1.000.000 (L. 950/1967 art. 3)

 


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