LEGISLAZIONE
NORMATIVA NAZIONALE SUGLI INCENDI BOSCHIVI
Sommario della normativa:
R.D.L. 30.12.1923; n.3267
R.D. 16.05.1926; n.1126
R.D. 18.06.1931; n.773
L. 01.03.1975; n.47
D.P.R. 24.07.1977; n.616
L 24 11.1981; n. 689
L. 04.08.1984; n. 424
L. 08.08.1985; n. 431
L. 28.02.1990; n. 49
L. 03.05.1991; n. 142
L. 24.02.1992; n. 225
Reg. CEE 23.07.1992; n. 2158
D.L. 17.09.1993; n. 367
L. 29.10.1993; n. 428
L. 08.08.1994; n. 497
L. 23.12.1994; n. 724
D.L. 10.07.1995; n. 275
D.L. 19/05/1997 Num.130
L. 16.07.1997; n. 228
D.M. 19.11.1997
NORMATIVA SICILIANA SUGLI INCENDI BOSCHIVI
Sommario della normativa:
L.R. 05.06.1989; n. 11
L.R. 06.04.1996; n. 16
L.R. 31.08.1998, n. 14
Circ. prot. 5793/98
Circ. prot. 5794/98
LEGISLAZIONE CIVILE :
R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" (Legge Forestale). Si tratta della normativa fondamentale in materia forestale: ha creato un piano organico sulla politica forestale nazionale definendo i compiti della Guardia Forestale ed istituendo i vincoli idrogeologici. Nella legge vengono posti i primi vincoli sui terreni boschivi e vengono predisposte, negli artt. 8, 9,10, e 11, le "Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale" (P.M.P.F) che prevedono una serie di limitazioni e cautele per la tutela dei boschi. In particolare, riguardo la prevenzione e la repressione del pericolo degli incendi boschivi si fa riferimento ai seguenti articoli:
ART. 9 lettera a)
: nei boschi di nuovo impianto o sottoposti a taglio generale o parziale, oppure distrutti dagli incendi, non può essere ammesso il pascolo prima che lo sviluppo delle giovani Piante e dei nuovi virgulti sia tale da escludere ogni pericolo di danno.ART. 33
: chiunque, in occasione di incendio nei boschi, vincolati o no, rifiuta senza giustificato motivo il proprio aiuto o servizio al funzionario che dirige l'opera di spegnimento, è punito a norma dell'art. 435 del Codice Penale così come modificato dall'art. 652 del nuovo codice penale (Arresto sino a 3 mesi, e l'ammenda sino a L. 600.000).
R.D. 16 maggio 1926 n. 1126: Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D. 30.12.1923 n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani. Con questa normativa vengono precisati i metodi di applicazione della Legge Forestale. In particolare:
ART. 19
: sancisce, tra l'altro, che le Prescrizioni di massima di Polizia Forestale sopra menzionate dovranno anche stabilire i provvedimenti da adottare per Prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostruire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi.
R.D. 18 giugno 1931 n. 773: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza in materia di incendi prevede:
ART. 59
: è vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie fuori dal tempo o senza e condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è comunque vietato dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di 100 metri da: case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza su indicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.(4).: Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 123, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire sei milioni. . La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, esclusele attività previste dall'art. 126, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire due milioni (5) (9/cost).
LEGGE 1 marzo 1975, n. 47: Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. Questa legge è stata specificatamente emanata per tutelare tutti boschi (anche quelli privi di vincoli idrogeologici) dagli incendi ed ha riordinato la materia attribuendo le varie competenze, responsabilità e sanzioni. In particolare:
TITOLO I
: ai fini della difesa e della conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi sono predisposti piani regionali e interregionali contenenti elementi atti ad individuare gli indici di pericolosità degli incendi boschivi, la loro consistenza e localizzazione nonché gli strumenti per la loro prevenzione ed estinzione. Detti Piani stabiliscono guanto necessario per la costituzione di nuovi dispositivi di prevenzione ed intervento. Vengono, inoltre, delineate le opere ed i mezzi per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi tra le quali, ad esempio, la graduale sostituzione nelle aree a clima caldo delle essenze impiegate nei rimboschimenti con essenza meno combustibili. Veniva istituito presso l'ex Ministero dell'Agricoltura e foreste un ufficio per "lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi" (art. 6). E' questo ufficio cui compete l'elaborazione annuale delle stime circa i territori interessati dagli incendi, con l'indicazione delle varie colture che hanno subito danni.TITOLO II
: l'avvistamento lo spegnimento e la circoscrizione degli incendi boschivi sono compito delle Autorità locali competenti e precisamente: le stazioni forestali, le stazioni dei Carabinieri e i Comuni. Tali Organi sono tenuti, congiuntamente, a tenere informate le Autorità competenti tra cui il Prefetto e l'Organo Forestale, coordinando l'attività di circoscrizione e spegnimento dell'incendio assieme ai tecnici forestali. Alla ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco provvedono le Regioni con finanziamento a carico dello Stato.TITOLO III
: nei periodi di maggior rischio, le Amministrazioni regionali sono tenute a rendere noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità: per l'attuazione di tale compito di informazione le Regioni possono avvalersi, oltre che dei propri organi anche del personale del Corpo Forestale dello Stato, nonché delle "associazioni per la protezione della natura (art. 9). La "dichiarazione di grave pericolosità d'incendio viene attuata tramite l'emanazione di ordinanze o decreti che impongono i divieti già stabiliti dalle leggi statali e stabiliscono le sanzioni per i trasgressori. Durante il periodo di grave pericolosità è vietata ogni operazione che possa creare pericolo di incendi, come ad esempio: accendere fuochi, usare apparecchia fiamma, far brillare mine, fumare, o compiere qualsiasi altra operazione che possa creare pericolo di incendio. Nelle zone boscate i cui soprassuoli boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo e una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio (art, 9 , comma 4).IL DIVIETO ASSOLUTO DI EDIFICARE SUI SUOLI BOSCHIVI PERCORSI DAL FUOCO, costituisce una norma fondamentale per la lotta contro le speculazioni edilizie. L'art. 2, comma 51, della Legge n. 662/1996, dispone che non possono formare oggetto del condono edilizio previsto dall'art. 39, della L. N. 724/1994 << le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie>>.
La legge prevede, in caso di violazione del divieto, una sanzione penale (reato contravvenzionale), nella forma del pagamento di una ammenda.
Ferme restando le norme previste dagli artt; 423 e 449 del Codice Penale, le infrazioni alla Legge Forestale 30.12.23 n. 3267, prevedono il pagamento di un'ammenda (6).
Inoltre, nel caso in cui si violi il divieto di nuove costruzioni in terreni percorsi dal fuoco, l'Autorità Giudiziaria dispone, su proposta dell'Ispettore Forestale, il ripristino entro sei mesi dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'Autorità Forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa nei confronti del trasgressore.
Purtroppo, in mancanza di un regolamento di attuazione, la fondamentale funzione deterrente delle sanzioni previste per i trasgressori del divieto di costruire sui terreni percorsi dal fuoco ha perso efficacia, a causa dell'inerzia degli organi che dovrebbero vigilare (in particolare i comuni). Questo è stato favorito in particolare dalla mancata istituzione fino al 1992 (e ancora in fase di realizzazione) del catasto delle aree percorse dal fuoco. Addirittura, la legge n. 47 del 1985 sulla sanatoria degli abusi edilizi ha condonato anche le costruzioni realizzate sulle aree colpite da incendi dando un vero colpo di grazia alla legge 47 del 1975.
D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616: Attuazione della delega cui all'art. l della L. 22 luglio 1975, n. 382, questo decreto, modificando la L., n. 47/75, all'art.69, comma 3, ha trasferito "alle regioni le funzioni di cui alla L. 1marzo 1975, n. 47, contenente norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi. I piani di cui all'art. 1 della legge predetta vengono disposti dalle regioni anche sulla base di intese interregionali. LE REGIONI provvedono altresì a costituire servizi antincendi boschivi. Resta ferma la competenza dello Stato in ordine allorganizzazione e gestione, d'intesa con le regioni, del servizio aereo di spegnimento degli incendi e dell'impiego del Corpo dei vigili del fuoco. LE REGIONI partecipano anche all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile di cui alla legge n. 225 del 1992 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile".
LEGGE 4 agosto 1984, n. 424: Inasprimento delle sanzioni amministrative a carico dei trasgressori delle norme in materia dei boschi degli incendi. Questa legge ha raddoppiato e addirittura quintuplicato le sanzioni previste dalla legge n. 47/75.
LEGGE 8 agosto 1985 n. 431: Tutela delle zone di particolare interesse ambientale (c. d. Legge Galasso). Tale legge impone il vincolo paesaggistico indistintamente su tutti i territori coperti da foreste e boschi anche se percorsi o danneggiati dal fuoco.
LEGGE 28 febbraio 1990, n. 49: Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie.
ART. 30 BIS
: Misure urgenti perla prevenzione degli incendi:
- Concede alle Regioni Sardegna, Liguria e Sicilia un contributo straordinario per la realizzazione, nel triennio 1990 -1992, dei sistemi organici di monitoraggio elettronico permanente a terra 24 ore ogni tempo e di sistemi di controllo per la prevenzione degli incendi boschivi.
- questi interventi devono essere definiti - entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del decreto nella Gazzetta Ufficiale - dalle regioni, sulla base dei piani regionali di conservazione e difesa del patrimonio boschivo di cui alla L. n. 47/75 e devono interessare prioritariamente le aree caratterizzate dai maggiori indici di pericolosità.
- Disciplina le caratteriste tecniche dei sistemi di monitoraggio.
- Dispone le modalità di investimento dei finanziamenti.
- Autorizza le regioni a stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati
.
LEGGE 24.2.1992, n. 225: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. Il Servizio nazionale della protezione civile è stato istituito al fine di "tutela" dell'integrità della vita i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi", tra cui rientrano anche gli incendi. Le strutture operative nazionali del Servizio sono costituite dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, individuati quale "componente fondamentale della protezione civile" nonché dagli organi di Polizia, quelli della Forestale e delle organizzazioni di volontariato. Per le regioni vengono confermate le competenze in materia di incendi e vengono attribuiti, anche a seguito della legge 142 del 1990 (riforma delle autonomie locali), poteri di programmazione e predisposizione degli interventi, delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile.
LEGISLAZIONE PENALE
Il codice penale divide gli incendi boschivi in tre categorie: Incendi dolosi, danneggiamenti da incendio e incendi colposi.
INCENDI DOLOSI:
Si ha il DOLO quando l'evento non solo è preveduto ma anche voluto dall'agente. Quindi, agisce dolosamente colui che appicca il fuoco in un'aria verde con il preciso scopo e finalità di bruciarla. Questo tipo di reato è previsto dai seguenti articoli del Codice Penale:
ART. 423 C.P
.: chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni;ART. 425 C.P.
: la pena prevista dall'art. 423 è aumentata se il fatto è commesso su boschi, selve e foreste (circostanza aggravante);ART. 435 C.P.
: ("Fabbricazione e detenzione di materie esplodenti"). Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti tossiche o infiammabili ovvero sostanze che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
DANNEGGIAMENTO SEGUITO DA INCENDIO.
La differenza con la categoria precedente consiste nel fatto che l'azione non viene compiuta con l'intenzione di provocare un incendio, bensì con la semplice intenzione di danneggiare la cosa altrui (es.: appiccare il fuoco a delle strutture segnaletiche o ricreative di un Parco nazionale, ad una pianta isolata, oppure, nel caso di una lite tra vicini di podere, quando il fuoco viene appiccato per dispetto nel campo del confinante ma le fiamme non raggiungono, neanche potenzialmente le caratteristiche di diffusione e pericolosità per l'incolumità pubblica. E' il caso anche del fuoco che viene appiccato ad un Piccolo insieme di piante isolate e subito spento senza creare alcun pericolo. Questo tipo di reato è previsto dal seguente articolo:
ART. 424 C.P.
: Viene punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque appicchi fuoco a una cosa propria o altrui al solo scopo di danneggiare la cosa d'altri causando un pericolo d'incendio. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena e ridotta da un terzo alla metà.
LEGISLAZIONE SICILIANA
LEGGE della REGIONE SICILIA del 5 giugno 1989, n. 11 (G.U.R.S. 7 giugno 1989, n. 28): Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali.
Buona parte del contenuto della presente normativa è stato ridisciplinato dalla Legge Regionale 16/96. Restano tuttavia da sottolineare gli artt. 17 e 18, riguardanti in modo particolare il DIVIETO per almeno 5 ANNI di QUALSIASI ATTIVITÀ, compreso il pascolo sui terreni boscati pubblici percorsi dal fuoco (art. 17 1° comma). L'art. 18 disciplina la campagna di sensibilizzazione contro gli incendi (2° comma) e il coordinamento collaborativo tra i comuni, le scuole, le organizzazioni sindacali professionali e le associazioni ambientalistiche e culturali, tale comma è diretto specificamente all'attività antincendio (1°comma).
ART. 17.
(Norme particolari per i boschi percorsi da incendi)
- E' vietato per un periodo di almeno cinque anni l'esercizio del pascolo e di qualsivoglia attività economica
nei terreni boscati percorsi da incendi, che si trovino a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Amministrazione forestale e di altri enti pubblici.- Il consiglio di amministrazione dell'Azienda (7), previo parere del comitato tecnico amministrativo, delibera sull'opportunità di interventi di ripristino e di ricostituzione boschiva, anche a carattere innovativo, nei boschi demaniali o in occupazione temporanea e specie in quelli nei quali gli incendi risultino più frequenti, disponendo accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali e provvedendo alle eventuali decisioni di abbandono.
ART. 18
. (Campagne antincendio)
- Allo scopo di garantire una più efficace campagna antincendio, l'Azienda (AFDRS) è autorizzata a promuovere forme di collaborazione attive con i comuni, le scuole, le organizzazioni sindacali professionali e le associazioni ambientalistiche e culturali.
- Per le stesse finalità l'Azienda cura la produzione e la diffusione di materiale audiovisivo e di documentari ed il lancio di campagne giornalistiche e radiotelevisive.
LEGGE REGIONE SICILIA del 6 aprile 1996, n. 16. (G.U.R.S. 11 aprile 1996, n. 17). Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.
E' la più importante legge della Regione Sicilia diretta a promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni di montagna, l'incremento della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività connesse a questa, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, la fruizione sociale dei boschi anche a fini ricreativi (art.1 1 comma).
ART. 3
, (applicabilità delle norme statali) per quanto non diversamente disposto, si applicano, nel territorio della Regione Sicilia, le norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni e le successive leggi statali riguardanti la materia forestale(art. 3).L'ART. 5
prevede l'inventario forestale. Gli Ispettorati ripartimentali per le foreste, formano ed aggiornano l'inventario forestale regionale. All'inventario è allegata una carta forestale regionale, nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni. AI COMUNI È FATTO OBBLIGO di trasmettere agli Ispettorati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni boscati facenti parti del patrimonio comunale (5° comma).L'ART. 9
si occupa del vincolo idrogeologico disponendo che il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici rientra nella competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, ad esclusione dei provvedimenti di cui all'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per i quali continua ad applicarsi l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.L'ART. 10
tratta dell'attività edilizia vietando nuove costruzioni all'interno dei boschi e delle fasce forestali ed entro una zona di rispetto di duecento metri dal limite esterno dei medesimi pur tuttavia sono ammesse particolari deroghe subordinate comunque al parere favorevole della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, sentito altresì il Comitato tecnico amministrativo dell'AFDRS per i profili attinenti alla qualità del bosco e alla difesa idrogeologica. Tali pareri, sono espressi in base a direttive formulate dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali. Questo divieto non opera per la costruzione di infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'Amministrazione forestale. Il 5° comma prevede che all'interno dei parchi naturali la deroga al divieto di costruzione nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali resta consentita nei soli limiti e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14. Il sesto e l'ottavo comma dispongono rispettivamente che all'interno delle riserve naturali non è consentita la deroga al divieto di cui sopra (6° c.); e che nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole (8° c.). Il 9° comma fa riferimento ai boschi compresi entro i perimetri dei parchi suburbani ed alle relative fasce di rispetto, ferma restando la soggezione a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. L'edificazione all'interno di tali boschi è tuttavia consentita solo per le costruzioni finalizzate alla fruizione pubblica del parco. Il comma 10 prevede che le zone di rispetto di cui al comma 1 sono in ogni caso sottoposte di diritto al vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.L'ART. 13
prevede i piani di assestamento forestale per la gestione del patrimonio boschivo. L'AFDRS opera, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale. I piani di assestamento forestale contengono:
- una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco;
- indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni;
- le norme di gestione e di cura colturale del bosco;
- un programma di interventi colturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo;
- un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste.
L'ART. 14
menziona le attività complementari dell'Amministrazione forestale, in aggiunta ai suoi compiti principali, le seguenti attività:
- gestione di riserve naturali;
- gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietà di enti locali o di altri enti pubblici;
- impianto di essenze arboree su terreni di proprietà di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
- restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
- interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
- interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;
- realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
- formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
- coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
- coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietà tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;
- miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;
- organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;
- organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;
- pubblicazione di libri o periodici aventi finalità di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;
- assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.
Per molti di queste attività sono su richiesta dell'ente proprietario del terreno, fermo restando l'onere della manutenzione a carico dello stesso, a seguito di convenzione con gli enti proprietari dei terreni. Le relative spese sono a totale carico dell'Amministrazione forestale. Per alcuni interventi è richiesto il parere della competente sovrintendenza ai beni culturali e ambientali, altri sono compiuti in base a direttive del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale ed a seguito di convenzione con gli enti parco.
L'ART. 16
prevede ai fini della pianificazione e della gestione delle attività di propria competenza, l'Amministrazione forestale si avvale, di norma, per le esigenze di consulenza tecnica e scientifica, della collaborazione delle Università siciliane.L'ART. 18
dispone incentivi alle pluriattività svolte nel territorio della Regione Siciliana le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 17, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Le disposizioni sopra richiamate sono estese alle aree naturali protette e alle isole minori.L'ART. 28
stabilisce che nelle more della redazione dei piani di bacino, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e l'Assessore regionale per i lavori pubblici, promuove e realizza un programma poliennale di interventi idraulico-forestali, da realizzare sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente.ART. 29
decreta che gli interventi di cui all'articolo 28 consistono in particolare in:
- opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
- opere di sistemazione dei bacini, di regolazione dei corsi d'acqua, di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;
- nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive con particolare riguardo a quelle necessarie per il consolidamento di terreni gravati da dissesto, con gli interventi idraulici connessi, su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici e comunque su terreni da acquisire al demanio regionale o tramite esproprio o tramite offerte presentate da privati proprietari;
- interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo e di difesa dei boschi dagli incendi;
- interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette.
L'ART. 31
istituisce che al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 28, nonché il miglioramento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari:
- boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;
- boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;
- terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;
- terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;
- seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio.
Il 2° comma, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.
Il 4° comma dà priorità assoluta all'acquisizione dei boschi naturali e delle aree di interesse naturalistico anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali. Tali beni comunque possono essere affidati in gestione anche agli enti parco (comma 6°). L'8° comma stabilisce che la gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS.".
IMPORTANTE È L'ART. 32
riguardante il nulla-osta in materia di impatto ambientale, il quale stabilisce che dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente: "5. Si prescinde dal nulla-osta di cui al comma 1 per le opere indicate dall'articolo 39, comma secondo, n. 1 del regio decreto legge 31 dicembre 1923, n. 3267, nonché per i lavori di imboschimento e di ricostituzione di boschi degradati".IL TITOLO II
affronta il grave problema della prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.L'ART. 33
prevede nel 1° c. che nel rispetto delle norme statali e comunitarie relative alla previsione e prevenzione del rischio di incendi, la Regione esercita in modo sistematico e continuativo attività di prevenzione e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione. Il 2 c. regola l'attività di cui al comma 1 è diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone.L'ART. 34
dispone che entro il 31 dicembre 1997, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, è approvato il piano per la difesa della vegetazione dagli incendi. Il piano comprende:
- la base conoscitiva relativa all'individuazione delle cause degli incendi ed alle azioni da adottare per ridurne l'operatività
- le azioni organiche di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- la creazione o il miglioramento di sistemi di prevenzione, con particolare riguardo alla creazione di infrastrutture di protezione, quali serbatoi e punti d'acqua, piste, sentieri e fasce tagliafuoco;
- l'individuazione dei punti sensibili, richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile;
- la determinazione delle operazioni selvicolturali da incentivare nel quadro di una strategia globale di protezione delle foreste contro gli incendi;
- gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;
- la creazione o il miglioramento di strutture di sorveglianza fisse e mobili;
- le azioni relative alla formazione del personale specializzato;
- le previsioni relative alla dotazione di personale necessario per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- le previsioni relative alla dotazione di mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;
- la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;
- qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 33.
Il 4° comma afferma che il piano può prevedere modalità di collaborazione all'attività di cui all'articolo 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento, ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti, entro il 31 marzo di ciascun anno, dagli enti di cui al comma 4.
L'ART. 36
. (Norme speciali per le aree naturali protette) al 1 comma stigmatizza che gli enti parco e gli enti gestori delle riserve naturali contribuiscono alla elaborazione e all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 34, formulando proposte relative agli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza. Al 2° comma, prevede i programmi annuali di intervento, relativi ai territori dei parchi naturali regionali, che a loro volta sono approvati con decreto del Presidente dell'ente-parco e contengono disposizioni per il coordinamento delle attività dei diversi soggetti che, nell'ambito di tali territori, svolgono funzioni di prevenzione e di difesa antincendio, secondo le previsioni del piano di cui all'articolo 34. Le attività previste nei programmi di cui al comma 2 sono svolte autonomamente da ciascun ente attuatore, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.ART. 37
. (Attività vietate nelle zone boscate percorse da incendi)Il 1° comma dispone che nelle zone boscate distrutte o danneggiate da incendi restano fermi i divieti di realizzare costruzioni edilizie di qualsiasi tipo e di mutare la destinazione data ai terreni prima dell'incendio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni.
Il 2° comma precisa che i divieti di cui al comma 1 sono estesi alle zone di rispetto di cui all'articolo 10, comma 1, salvo le deroghe previste nel medesimo articolo.
Il 3° comma si preoccupa che nelle zone di cui al comma 1 sia vietato l'esercizio del pascolo per almeno cinque anni, salvo norme più restrittive previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia.
Il 4° comma stabilisce che salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 1 marzo 1975, n. 47 e successive modificazioni, per le trasgressioni ai divieti di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro in cui siano state compiute azioni vietate dal presente articolo in aggiunta alle sanzioni previste da altre leggi e all'obbligo di risarcimento del maggior danno ambientale eventualmente causato. Tratta i boschi demaniali e quelli a qualsiasi titolo nella disponibilità dell'Amministrazione forestale, distrutti o danneggiati da incendi, disponendo che i lavori di ricostituzione sono preceduti da accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali. Tali interventi, sentito il Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, sono limitati alle opere riconosciute indispensabili per la salvaguardia e il ripristino della copertura vegetale.
IMPORTANTISSIMO L'ART. 39
(Catasto degli incendi boschivi) che ordina al 1° comma che i terreni boscati percorsi da incendi sono individuati su cartografia 1:10.000, a cura degli Ispettorati forestali competenti per territorio. L'elenco dei terreni, percorsi da incendi, con le relative cartografie, è tenuto a disposizione del pubblico presso ogni Ispettorato forestale. Copia dell'atto di individuazione del terreno percorso da incendi deve essere trasmessa, da parte degli Ispettorati forestali, all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e ai comuni interessati per i provvedimenti di competenza.ART. 40
. (Fuochi controllati in agricoltura) Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni disciplinano con appositi regolamenti le modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole, o sottopongono a revisione i regolamenti già vigenti in materia. Il 3° comma prevede che in caso di violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da lire 100.000 a lire 500.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato. La sanzione è irrogata con provvedimento del sindaco. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni.L'ART. 41
(Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi) stabilisce che l'Amministrazione forestale e le province regionali eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi. I lavori essere limitati alla asportazione di piante secche, rovi od altro materiale infiammabile. Devono in ogni caso essere conservati gli alberi di qualsiasi specie, purché vitali, nonché gli arbusti aventi funzione produttiva od ornamentale ovvero di protezione e difesa del suolo. Gli enti preposti possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgeranno le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Amministrazione forestale cura l'esecuzione dei lavori nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale. Per la realizzazione dei lavori di cui ai commi precedenti, le autorità competenti predispongono appositi programmi, contenenti l'individuazione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, su cartografia in scala non inferiore a 1: 10.000. Copia dei programmi, di cui al comma 4, è notificata per pubblici proclami ai soggetti interessati, mediante affissione nell'albo della provincia regionale e degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, nonché per estratto all'albo dei comuni interessati, degli enti parco e dei distaccamenti forestali. I possessori dei terreni interessati all'esecuzione dei programmi di cui ai commi precedenti devono fornire alle autorità competenti la collaborazione necessaria per l'accesso ai fondi e per la regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata collaborazione da parte dei possessori dei terreni, le autorità competenti possono procedere all'immissione forzata nei fondi e alle altre modifiche delle condizioni dei luoghi, strettamente necessarie per l'esecuzione dei lavori. La Regione contribuisce alle spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. I contributi sono ripartiti annualmente con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.L'ART. 42
prevede anche che pure le Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato S.p.A., le Aziende esercenti le ferrovie in concessione, le società di gestione delle autostrade, l'Azienda nazionale autonoma delle strade e le province regionali sono tenute a mantenere pulite, tramite operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacenti alle aree boscate e cespugliate. A tale riguardo il 2° comma sancisce che per le violazioni dell'art. 42 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi.ART. 43
, per i boschi che, a seguito di incendi, o per il mancato rispetto delle prescrizioni forestali si trovino in condizioni di accentuato degrado, l'Amministrazione forestale, su conforme parere del Comitato tecnico-amministrativo dell'AFDRS, ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino, fissando un termine per l'esecuzione degli stessi. In caso di inottemperanza dei proprietari, l'Amministrazione forestale è facultata all'espropriazione o all'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma poliennale di cui all'articolo 28. In caso di occupazione temporanea, non è dovuta indennità ai proprietari. Il 4° comma recita che le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici, che si trovino in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causate da incendi.Si riporta l'ART. 44 riguardante le Competenze in ordine alle sanzioni amministrative inflitte ai trasgressori.
- Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, come previste dalla presente legge, si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato, salvo che non sia diversamente previsto dalla presente legge, all'Ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio.
L'ART. 45
tratta del servizio elicotteri. Per migliorare e potenziare l'azione di difesa dei boschi dagli incendi, nonché i servizi tecnici connessi all'attività forestale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a dotarsi di elicotteri, alla cui gestione provvede con il personale del ruolo del Corpo forestale della Regione.Si omette la trattazione del Titolo III e del Titolo IV avente per oggetto rispettivamente le prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi e le disposizioni organizzativeFattore importante per i combustibili è il contenuto di acqua, infatti quando essa è superiore al 25% laccensione è possibile solo con un elevato apporto esterno di calorie.
(4) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(5) Aggiunto dall'art. 3, D. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, riportato al n. A/CV. (9/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 13 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17-bis, comma 3, nel testo introdotto dall'art. 3 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
(6) L'art. 32 della legge n. 689/81 depenalizza i reati per la cui violazione era prevista la sanzione della ammenda trasformandola in sanzione amministrativa. Ma l'articolo 34 della stessa legge ha escluso dalla depenalizzazione i reati previsti in materia urbanistica ed edilizia. Tale esclusione è stata confermata dalla sentenza della Cassazione Penale, sez. VI n. 17330 del 16.12.89.
(7) Per "Azienda" s'intende l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana di seguito denominata AFDRS.