IL BOSCO: UTILITÀ, DEFINIZIONE LEGISLATIVA
I boschi si possono suddividere in due categorie: Naturali e Artificiali.
Alla prima categoria appartengono i boschi spontanei, centenari o inizialmente artificiali poi naturalizzati. Alla seconda categoria appartengono esclusivamente i boschi artificiali o c.d. produttivi piantumati esclusivamente per la finalità del taglio, (sono però comuni casi di naturalizzazione, e quindi di protezione ex Legge n.431/85, e R.D. 3267/1923 dei boschi artificiali).
Le funzioni essenziali del bosco si possono ricondurre in tre diversi ordini: 1) Funzione produttiva; 2) Funzione Ecologica-Protettiva; 3) Funzione Estetico-Ricreativa .
La funzione produttiva è finalizzata essenzialmente alla silvicoltura (1), ma, non solo, vi sono anche altre forme di sfruttamento commerciale del bosco ad esempio i frutti, (castagne, pinoli ecc.), le cortecce, le resine, le gomme, i funghi e i frutti del sottobosco (fragole, mirtilli, piante officinali ecc.), infine la selvaggina. Per tutte queste attività, è importante sottolineare la responsabilità degli Enti autorizzativi all'uso razionale delle stesse, non permettendo l'abuso sconsiderato.
La funzione ecologica-protettiva (2) è fondamentalmente nota, per l'effetto di fenomeni fisici (coibenza, intercettazione) e biologici (ossigenazione dell'aria, scambi gassosi ed energetici, produzione di sostanze organiche). Il bosco è anche un moderatore dei valori estremi della temperatura. L'umidità è maggiore nell'interno del bosco, mentre le piogge vengono intercettate (diminuendo sensibilmente i danni dell'impatto violento col suolo), dalle chiome in misura varia a secondo dei vari fattori contingenti, clima, densità di copertura, intensità e durata delle piogge ecc., e dalle radici (funzione antierosiva, di regimazione del flusso idrico e geologico e di influenza sulle piene). E' infatti scientificamente affermato che il bosco, intercettando la pioggia, riducendo la sua velocità di caduta, rendendo il terreno permeabile e riducendo lo scorrimento superficiale, regolarizza il deflusso dei corsi d'acqua. Un'altra importante funzione del bosco è la sua influenza sulla velocità del vento (quasi del tutto annullata), e l'intensità luminosa (molto ridotta) permettendo la crescita di peculiari e diversificati ecosistemi. Le azioni del bosco sulla pedogenesi sono dovute al continuo rifornimento di sostanze organiche al terreno e alle radici, per tale ragione vi è una presenza di diversi tipi di humus. Non meno importante è la funzione del bosco quale rifugio naturale e serbatoio alimentare della fauna, e di specie floristiche.
La Funzione Estetico-Ricreativa spesso pone il problema della notevole pressione antropica, dell'inquinamento e frequentemente è una delle causa dell'innesco degli incendi.
LA DEFINIZIONE LEGISLATIVA DEL BOSCO NELLA REGIONE SICILIA (si riporta a tal fine l'art. 4 della legge siciliana n. 16/96.)
1. Si definisce bosco a tutti gli effetti di legge una superficie di terreno di estensione non inferiore a 5.000 mq. in cui sono presenti piante forestali, arboree e/o arbustive, destinate a formazioni stabili, in qualsiasi stadio di sviluppo, che determinano una copertura del suolo (da verificarsi nel periodo di maggior fioritura, N.d.r.) non inferiore al 50 per cento.
2. Si considerano altresì boschi, sempreché di dimensioni non inferiori a quelle di cui al comma 1, le formazioni rupestri e ripariali, la bassa ed alta macchia mediterranea, nonché i castagneti anche da frutto e le fasce forestali di larghezza media non inferiore a 25 metri.
3. Non si considerano in ogni caso boschi i giardini pubblici e i parchi urbani, i giardini e i parchi privati, le colture specializzate a rapido accrescimento per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati prevalentemente alla produzione del frutto.
APPLICABILITA' DELLA L. 431/85 IN SICILIA (LEGGE GALASSO)
Ai sensi del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 1985 n. 431, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (e come tali sono applicabili in Sicilia), nella nozione di "bosco" rientrano non solo i consorzi vegetali a base di alberi e arbusti selvatici facenti parte del patrimonio indisponibile di enti pubblici o gravati da vincolo forestale permanente, ma anche i boschi cedui di proprietà privata, i quali pertanto dal 1985 sono sottoposti al vincolo paesaggistico previsto dalle suindicate fonti normative. Cons.giust.amm. Sicilia 28 febbraio 1995, n. 34 Bevilacqua e altro c. Assess. territorio e ambiente e altro Cons. Stato 1995, I, 270; Foro amm. 1995, 389.
ATTIVITA' EDILIZIA IN ZONE DI BOSCO DANNEGGIATE O DISTRUTTE DAL FUOCO.
Un'importante limitazione all'attività edilizia ed urbanistica (e comunque di divieto assoluto alla mutazione della destinazione) è stata imposta dalla legge n. 47/1975 art. 9, successivamente modificato ed integrato dall'art. 1bis del D.L. n. 332/1993, poi convertito nella legge 29.10.1993, n. 428.
Tale disposizione, è stata introdotta per combattere il penoso fenomeno degli incendi dolosi di boschi finalizzati alla speculazione edilizia. Essa, infatti, dispone che in tutte le zone boscate interessate da incendi è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo (i Sindaci, pertanto, non possono autorizzare alcuna costruzione). Alle medesime zone, inoltre, nella formazione degli strumenti urbanistici (P.R.G. compreso), non potrà darsi destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.
I SINDACI, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono compilare e trasmettere alla Regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in scala adeguata, che evidenzi il territorio comunale percorso dal fuoco: in tale territorio per almeno 10 anni, non sono (e non devono) essere consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio e detto vincolo deve essere indicato espressamente, a pena di nullità, in tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nel territorio medesimo (3).
(1) Il taglio di un pioppeto, rientrando quest'ultimo nell'arboricultura da legno quando sia coltivato con regolare sesto di impianto per servire le esigenze relative alla produzione di materiale legnoso, va considerato attività agro - silvo - pastorale esente dal vincolo imposto dalla l. n. 431 del 1985, purché insista su cultura arborea e non su bosco o foresta ai fini della legge citata. Quando, tuttavia, il pioppeto è presente in formazioni spontanee può costituire veri e propri boschi ripariali; e in particolari situazioni anche una formazione impiantata artificialmente nel tempo può integrarsi nel paesaggio vegetale si' da assimilarsi ad una vera e propria formazione ripariale, il taglio della quale pregiudicherebbe da un punto di vista paesaggistico il valore estetico dell'ambiente. Pertanto, in quest'ultimo caso, se il pioppeto sorge su un'area territoriale già soggetta di per se stessa a vincolo paesaggistico - ambientale sulla scorta della legge Galasso, il vincolo assorbe i pioppi emergenti su detta area in quanto essi in quel punto rappresentano una struttura costitutiva del paesaggio visivo e dell'ambiente biologico tutelato nel suo insieme paesaggistico (estetico) e ambientale (biologico). Pretura Terni, 16 aprile 1996 Giur. merito 1996, 494 nota (ROMANO)
(2) A riguardo si è pronunciato il Consiglio di Stato, secondo cui l'autorizzazione a qualsiasi utilizzo che comportino trasformazione dei boschi (anche quelli definiti artificiali o produttivi) insistenti su terreni vincolati per scopi idrogeologici costituisce un elemento dello schema normativo attraverso cui il R.D. 3267/1923, articola la funzione conservativa e protettiva dei boschi, intesi nella loro naturale funzione di strumenti di difesa geologica ed idrica del territorio, dispiegandosi attraverso la forza immobilizzatrice delle radici del complesso boscato e con l'azione regimante delle acque esercitata dalla cotica erbosa; pertanto ai fini della predetta autorizzazione, rivela la valutazione dell'interesse pubblico alla difesa del suolo dal punto di vista idrico e geologico, per le conseguenza negative di danno o anche di pericolo che la trasformazione stessa può comportare per i suoli interessati. (C.d. S. Sez. VI, 20.12.1989, n. 1667).
(3) L'art. 2, comma 51, della Legge n. 662/1996, dispone che non possono formare oggetto del condono edilizio previsto dall'art. 39, della L. N. 724/1994 << le costruzioni abusive realizzate sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o volontarie>>.